Art. 6.
(Diritti della famiglia).

      1. Alla famiglia, quale soggetto elettivamente deputato all'educazione dei figli nonché allo sviluppo della società e alla trasmissione dei princìpi di solidarietà e di assistenza sono riconosciuti:

          a) il diritto a politiche di sostegno della natalità e dell'adozione;

          b) il diritto a mantenere, istruire ed educare i figli;

          c) il diritto ad assicurare ai figli lo sviluppo fisico e morale;

          d) il diritto a un sistema fiscale e contributivo rispondente a criteri di equità;

          e) il diritto a prestare cura e assistenza ai propri componenti.